martedì 18 febbraio 2014

INVALIDITA' CIVILE ED HANDICAP

LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nella dizione "invalidità civile" sono comprese una serie di prestazioni che scaturiscono dal riconoscimento, effettuato da apposite Commissioni istituite presso tutte le ASL, di una condizione congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa e/o un danno funzionale permanente (Legge 118/71 e D.lgs 509/88).
La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:
  • sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
  • sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
  • sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ

Coloro che presentano domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dal 1° gennaio 2010, trovano delle sostanziali novità nell'iter di riconoscimento (Come previsto dell'art. 20 del D.L n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009). Vediamo in che modo e quali sono i cambiamenti:

Modalità di presentazione della domanda

Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all'applicazione InvCiv2010.
Cosa deve fare il cittadino
L'inoltro della domanda prevede l'assegnazione di un PIN che il cittadino può utilizzare sia per presentare la domanda sia, successivamente, per verificare lo stato della propria richiesta.
Il nuovo sistema organizzativo e procedurale si ispira al principio della trasparenza; la gestione telematica consente infatti la tracciabilità delle domande, durante tutte le fasi del procedimento.
Come richiedere il PIN
Il PIN può essere richiesto attraverso 2 modalità:
  • inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'Inps accedendo alla sezione on line (richiesta PIN on line) e compilare la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria.
  • In alternativa contattando il Contact Center dell'Inps (803 164)
Cosa fare prima di presentare la domanda

La domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere corredata dal certificato medico.
Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line da un medico abilitato alla certificazione per via telematica.
Cosa deve fare il medico per abilitarsi alla certificazione telematica
Il medico che intende certificare deve anch'egli richiedere l'assegnazione di un PIN:
  • scaricando e stampando il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito Inps e presso le sedi dell'istituto;
  • recandosi personalmente presso una qualunque Agenzia dell'Inps, munito di documento d'identità.
Successivamente il medico dovrà consegnare il modulo di richiesta del PIN debitamente compilato e sottoscritto, che viene conservato agli atti dalla sede.
Al medico viene consegnato in busta chiusa, dall'operatore dell'Inps, un codice PIN iniziale d'accesso; al primo accesso dovrà modificare il PIN iniziale seguendo le procedure indicate.
Importante!! Il medico che non è in possesso del PIN non è abilitato alla certificazione on line. L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN è pubblicato sul sito dell'Inps (www.inps.it).

QUAL È L' ITER PROCEDURALE
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve:
  • recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti.Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.
Importante!! Il certificato ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio; pertanto il cittadino ha 90 giorni per presentare la domanda!!! 
Il medico provvede inoltre alla stampa e al rilascio del certificato medico firmato in originale che il cittadino dovrà comunque esibire all'atto della visita.
  • richiedere il PIN;
  • compilato il certificato medico ed ottenuto il PIN, il cittadino può presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Inps. Per redigere la domanda bisogna compilare il modello on line con i dati anagrafici, abbinare ad esso il numero di certificato (compilato precedentemente dal medico), entro il termine massimo di 30 giorni dal rilascio del certificato stesso.
Importante!! Il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un “recapito temporaneo” al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.
Una volta compilata la domanda, se completa in tutte le sue parti, la procedura consente la stampa della ricevuta della domanda stessa che, oltre a contenere i dati dell'interessato contiene:
il protocollo della domanda (PIU);
la data di presentazione della domanda.
Importante!! la domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili; quindi, se trovi difficoltà nella ricerca di un medico o nella compilazione della domanda, puoi rivolgerti a loro!!

La convocazione a visita

Conclusasi la procedura, immediatamente il sistema propone una data di visita attraverso l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza.
Il cittadino ha facoltà di scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema. La prima visita deve essere fissata entro:
  • 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art.6 Legge 80/06 o per le patologia ricomprese nel decreto 2 agosto 2007.
Attenzione: può capitare che l'agenda non disponga di appuntamenti entro l'arco temporale massimo; in questo caso la procedura può attribuire date successive al predetto limite.
Comunque dovranno essere fissate entro 3 mesi le visite ordinarie ed entro 15 giorni le visite relative a patologie oncologiche!!!
Una volta definita la data di convocazione, l'invito sarà reso visibile nella procedura e sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.
L'invito a visita sarà completo dei riferimenti della prenotazione (data, ora, luogo) ma anche delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita e delle modalità da seguire nel caso di impedimento a presentarsi a visita.
Importante!! Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico certificatore dovrà redigere un certificato telematico da inviare all'Inps almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita.

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ

Novità nelle commissioni: Le Commissioni Mediche Integrate

Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.
La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.
La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps in caso di necessità.
Dopo aver effettuato la visita, verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

L'accertamento sanitario potrà quindi concludersi con:
  • giudizio medico legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata;
  • giudizio medico legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione Medica Integrata.
Se il giudizio è espresso all'unanimità: in questo caso il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente che può confermare o meno l'esito della valutazione della Commissione Medica Integrata. A seguito della validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell'Inps, al domicilio del cittadino richiedente.
Se il giudizio è espresso a maggioranza: in n questo caso l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.
Trasmissione del verbale
A conclusione dell'iter sanitario l'Inps provvede all'inoltro del verbale all'interessato. Il verbale è inviato in duplice esemplare: un versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.
Verifica dei benefici economici e concessione
La modalità di concessione dei benefici differisce a seconda delle regioni dove l'Inps ha la titolarità della concessione rispetto a quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi.
Nelle regioni in cui l'Inps ha la titolarità nella concessione: l'Inps invia al cittadino la comunicazione, insieme al verbale sanitario, in cui è contenuta la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede Inps. È possibile compilare anche on line i dati relativi all'accertamento dei requisiti socio-economici, accedendo al sistema di tracciabilità sul sito Inps.
Importante!!! Il cittadino potrà provvedere all'inserimento dei dati in questione anche in anticipo rispetto alla ricezione del verbale seguendo le istruzioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica.
Nelle regioni in cui l'Inps non ha la titolarità nella concessione: In questo caso l'Inps invia all'ente concessore, la comunicazione e il verbale con il giudizio della commissione. All'interessato verranno inviati per posta la comunicazione e il verbale che contiene l'elenco dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le certificazioni da consegnare all'ente concessore per ottenere i benefici economici.
Importante!! Le prestazioni devono essere liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31 dicembre 2009 alle ASL
a) chi ha presentato domanda ed è stato convocato a visita entro il 31 dicembre 2009, non rientra nella nuova procedura e la domanda continua ad essere gestite secondo il vecchi iter.
I verbali relativi all'accertamento effettuato dalle Commissioni ASL, dovranno essere sottoposti all'esame di una Commissione medica costituita da: un medico INPS, un rappresentate delle associazioni di categoria e da un operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
L'accertamento potrà consistere nell'esame della documentazione agli atti o nella programmazione di una nuova visita.
b) I verbali relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2009, con visite effettuate dalle Commissioni Mediche Integrate dopo il 1° gennaio 2010, invece dovranno evidenziare se il giudizio medico legale sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza dalla Commissione Medica Integrata e l'iter dovrà seguire quanto descritto in precedenza rispetto alle due possibilità.

Visite mediche di revisione

Le visite mediche di revisione programmate dalle ASL prima del 31 dicembre 2009, seguiranno lo stesso iter previsto ai punti precedenti per le domande cartacee non ancora definite.
Le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale.

PERMESSI E CONGEDI PER INVALIDITÀ ED HANDICAP

Quali sono i diritti di un lavoratore se, per la sua patologia o per quella di un familiare, deve assentarsi dal lavoro? Varie normative prevedono la possibilità di ottenere permessi, congedi e trasformazione del rapporto di lavoro.
Vediamo in sintesi quali sono i benefici e quali i criteri per ottenerli:
1) Permessi retribuiti  (art. 33  legge 104/92 permessi lavorativi handicap grave).
2) Congedi per eventi e cause particolari  (art. 4 legge 53/00).
3) Congedi e permessi a sostegno della genitorialità (art. 42,  53  D.lgs 151/01).
4) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pazienti oncologici (D.lgs 276/03 ).
5) Congedi per invalidi con percentuale superiore al 50% (D.lgs 509/88).
Permessi retribuiti legge 104/92 
La Legge 104/92 ha significativamente modificato le politiche sociali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, anche nel campo del diritto al lavoro.
In tema di integrazione lavorativa, la questione più dibattuta afferisce alla fruibilità dei permessi lavorativi.
Le disposizioni che regolamentano i permessi lavorativi sono contenute nell’articolo 33 Legge 104/92.
Chi beneficia dei permessi retribuiti (art. 33 –modificato dall’art. 24 L.183/2010)
  • La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità
È previsto il diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni in favore:
  • della madre lavoratrice o in alternativa del padre;
  • in alternativa  del lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino con handicap grave anche dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino;
  • ai parenti o agli affini che assistono la persona disabile entro il secondo grado (si intende, oltre al coniuge, figli, nonni, suoceri, cognati) di parentela e affinità. Non è possibile, però, l’alternatività tra più beneficiari; tranne che per i genitori;
  • I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari. In questo ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.
Deroghe agli aventi diritto oltre il secondo grado (art. 24 L. 183/2010)
Le agevolazioni possono essere estese anche ai parenti o affini entro il terzo grado solo nei casi in cui in uno dei genitori o il coniuge della persona disabile
  • abbia un’età superiore di 65 anni
  • sia affetto da patologia invalidante
  • sia “mancanti”. Per mancante si intende: morte, divorzio, separazione legale o abbandono. Lo stato deve poter essere documentato o certificato.

I permessi per i Genitori
Primi tre anni di vita figlio con Handicap
Entro i tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
  • prolungare il periodo di astensione facoltativa, già prevista dalla legge a tutela della maternità. (art. 42 D.Lgs 151/01);
  • ad usufruire di due ore di permesso giornaliero (se si lavora 6 ore al giorno. Si ha invece diritto ad un’ora se si lavora meno di 6 ore);
  • ad usufruire di tre giorni di permesso al mese (art. 24 L. 183/2010).

I parenti e gli affini entro il II grado possono anch’essi usufruire dei tre giorni di permesso al mese. Mentre ai genitori del bambino è permessa l’alternanza, ai parenti ed agli affini no (art. 24 L. 183/2010).
Le due ore di riposo giornaliero retribuito ed il periodo di congedo parentale possono essere utilizzate dalla conclusione del periodo di congedo. I tre giorni di permesso possono essere fruiti  da parte dei genitori e degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (Circolare INPS 3/12/2010 n. 155; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6/12/2010 n. 13).
N.B: Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.

Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
  • non più alle due ore di permesso, ma a tre giorni di permesso mensile;
  • possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza;
  • anche i parenti e gli affini possono usufruire dei tre giorni di permesso al mese ma non in alternanza con un altro beneficiario.
P.S.:
  • La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
  • In alcuni casi i permessi lavorativi spettano al genitore anche quando l’altro non ne abbia diritto (Situazioni gravi e comprovate).
Dopo il compimento della maggiore età del figlio
Dopo il compimento della maggiore età la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto:
  • tre giorni mensili
P.S.:
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento.
Fai valere i tuoi diritti !!!
  • la persona con Handicap in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge  (circolare INPS n. 90 del 2007). Questo diritto è stato riconfermato ed ha fatto decadere definitivamente i requisiti della sistematicità ed adeguatezza  previsti nella Circolare INPS n. 90/2007).
  • È tuo diritto, quindi, presentare una nuova domanda nel caso in cui la precedente richiesta sia stata rigettata per assenza dei requisiti inerenti la sistematicità e l’adeguatezza.
  • Attenzione! Adesso è il datore di lavoro (o l’INPS) a dover accertare l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi (comma 7-bis art. 33, L. 104/92).

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